Soldi e Lavoro

Detraibilità IVA sui servizi alberghieri e di ristorazione



Dopo le modifiche introdotte nel 2008 all’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, a seguito delle quali è divenuta detraibile l’IVA assolta sui servizi alberghieri e di ristorazione acquistati nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale, purché inerenti alla produzione del reddito e non costituenti spese di rappresentanza , sono sorti alcuni dubbi sulle modalità di applicazione delle detrazioni nel caso che il professionista o l’imprenditore non siano in possesso della fattura ma solamente della ricevuta fiscale.
La Circ. n. 25/E del 19 maggio 2010, emanata dall’Agenzia delle entrate, chiarisce che:
* se il contribuente richiede la fattura a fronte del servizio ricevuto può detrarre l’IVA pagata, purché sussistano le già evidenziate condizioni di detrabilità dell’imposta (costo inerente con la produzione del reddito e comunque non qualificabile come spesa di rappresentanza);
* qualora il contribuente sia in possesso della fattura ma scelga invece di non detrarre l’IVA, quest’ultima costituisce un onere non deducibile ai fini delle imposte sui redditi, conformemente a quanto già affermato con le citate Circ. n. 6/2009 e Ris. n. 84/2009;
* se, infine, il contribuente non abbia richiesto la fattura, ma solo la ricevuta o lo scontrino fiscale, l’IVA sul servizio alberghiero o di ristorazione, assume la qualificazione di costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi (nella misura del 75% dell’onere sostenuto, secondo quanto previsto dall’art. 109, comma 5, del T.U.I.R.).
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