Soldi e Lavoro

Detrazione 55%: comunicazione lavori proseguiti nel 2011



Entro il 31 marzo 2011 occorre comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, per poter usufruire della detrazione IRPEF/IRES del 55%, le spese sostenute nel 2010 se i lavori, per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, sono proseguiti nel 2011 (art. 29, comma 6, D.lgs. 185/2008). I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.

Nella comunicazione bisogna indicare non solo le spese sostenute al 31 dicembre 2010 (ossia 2010, per i soggetti “solari”) per lavori iniziati e non finiti nel 2010, ma anche le spese del 2010 relative a interventi iniziati negli anni precedenti d’imposta (es. 2008 e/o 2009) per i quali già sono stati effettuati uno o più pagamenti delle spese agevolate.

Si precisa che secondo le istruzioni per la compilazione del modello per la detrazione di imposta del 55% “sono legittimati a fruire della detrazione i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono o detengono l’immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica e che sostengono le relative spese, nonché i familiari con essi conviventi. Questi ultimi sono ammessi a fruire della detrazione, purché abbiano sostenuto le spese, solo nel caso di lavori inerenti immobili che non sono strumentali all’attività di impresa, arte o professione. In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se le spese sono sostenute da più soggetti, per fruire della detrazione, la comunicazione può essere trasmessa da uno soltanto di essi. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali la comunicazione può essere trasmessa dall’amministratore del condominio o da uno dei condomini”.

L’invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dai soggetti interessati, ovvero tramite intermediario abilitato (dottori commercialisti, esperti contabili, associazioni di categoria, CAF, consulenti del lavoro, ecc.).
Per la mancata comunicazione è prevista unicamente una sanzione amministrativa fissa di cui all’art. 11 comma 1 del DLgs. n. 471/97 (da euro 258 ad euro 2.065), applicabile in caso di omesso o irregolare invio di comunicazioni prescritte dalla normativa tributaria (circolare AE n. 21/2010).

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