Dichiarazione “730-integrativo”: quando presentarlo e come
Nel caso il contribuente riscontri nella dichiarazione 730 presentata errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, può presentare una dichiarazione integrativa. Il modello 730, nel quale deve essere indicato il codice 1 nell’apposita casella “730 integrativo”, deve essere presentato, entro il 25 ottobre 2010, ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, anche se l’assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d’imposta.
Qualora sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 25 ottobre il contribuente, ricorrendone le condizioni, può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 se ha un sostituto d’imposta almeno nel periodo da ottobre a dicembre 2010.
Il modello 730 integrativo può essere utilizzato anche quando per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria il sostituto non è stato correttamente identificato. In tal caso, nell’apposita casella deve essere indicato il codice 2 e la dichiarazione può essere integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre i rimanenti dati devono essere i medesimi della dichiarazione originaria. Pertanto, al fine di consentire l’effettuazione dei conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, il medesimo soggetto che ha prestato l’assistenza per la presentazione del modello 730 originario dovrà apportare tempestivamente la modifica necessaria.
Qualora l’integrazione riguardi errori od omissioni la cui correzione comporti un maggior rimborso, un minor debito o non influisca sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, ma il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d’imposta per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare il conguaglio, nella casella “730 integrativo” deve essere indicato il codice 3. In tale ipotesi la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria e la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 25 ottobre. Il sostituto d’imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre, sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l’interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di agosto. Per i dipendenti che percepiscono nel mese di agosto le retribuzioni di competenza del mese di luglio e per i pensionati deve essere applicato l’interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di settembre.
Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito può presentare, nei previsti termini ordinari, una dichiarazione integrativa utilizzando il modello UNICO 2010 Persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute. Se i termini predetti sono scaduti, il contribuente può, con un modello UNICO, correggere o integrare la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’articolo 2 del D.P.R.22 luglio 1998 n. 322. La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, di conseguenza, non fa venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.

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Francesca dice:
04 nov 2010 alle 09:23Nel caso in cui si sia presentato nei termini un 730 ordinario con i dati del sostituto errati e successivamente sia cessato il rapporto di lavoro prima di aver comunicato il fatto al centro di assistenza fiscale. In data odiarna (04/11/2010), essendo tuttora disoccupata, è corretto presentare un Unico Integrativo con il credito risultante dal 730 ordinario in modo da poter eventualmente riportare tale credito nel 730/2011?