Liquidazione IVA trimestrale: nuove soglie
Pertanto, non si considera più come parametro di riferimento per la liquidazione IVA trimestrale l’importo del volume d’affari pari a 309.874,14 euro per i servizi e a 516.456,90 euro per le altre attività, indicato dall’art. 7 del DPR 542/99.
Occorre precisare che la modifica apportata non riguarda il termine di pagamento del saldo IVA annuale, in quanto rimane in vigore il vecchio parametro dei 309.874,14 euro per i servizi e dei 516.456,90 euro per le altre attività. In pratica ci sono due possibilità:
- volume d’affari < 309.874,14 o 516.456,90 euro: pagamento del saldo IVA annuale entro il 16 marzo dell’anno successivo;
- volume d’affari > 309.874,14 o 516.456,90 euro: pagamento del saldo IVA annuale entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Il volume d’affari deve comunque non superare il nuovo limite previsto dal decreto sviluppo per applicare la contabilità semplificata, altrimenti si pagherebbe entro il 16 gennaio (liquidazione mensile).
L’opzione per la liquidazione IVA trimestrale, in base alle nuove soglie previste dalla legge di stabilità, potrà avvenire nella dichiarazione da presentare nel 2013, in relazione al comportamento concludente del contribuente nel corso del 2012.

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