Rimborso tassa concessione governativa – esame di stato
Buongiorno, volevo proporre la questione seguente chiedendo se è normale. Grazie.
A dicembre 2009 ho presentato una istanza per il rimborso di una tassa scolastica dell’Esame di Stato per euro 49.58, inizialmente, presso gli uffici territoriali della direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Roma 5. La tassa era stata presentata presso l’ufficio esami di stato dell’Università La Sapienza. A febbraio 2010 è stata inviata una richiesta via mail presso l’area servizi al contribuente di Roma 5 per chiedere sollecito al rimborso. Nessuna risposta. A ottobre 2010, dopo richieste e solleciti telefonici, la pratica è stata trasmessa agli uffici territoriali della direzione provinciale di Cagliari. Alla Agenzia delle Entrate di Cagliari dopo mesi di incessanti sopralluoghi e telefonate tale lettera non era stata ancora protocollata. Allo stato odierno, dopo 2 anni di attesa, e diverse telefonate è stata richiesta, dallo stesso funzionario, certificazione dell’ufficio esami di stato, ritenuta superflua, attestante che l’esame di stato non è stato dal
sottoscritto conseguito. Tale certificazione è stata spedita tramite posta prioritaria al funzionario con la quale si chiede ulteriore sollecito. Dopo tanto, viene confermato telefonicamente che la pratica firmata dal direttore provinciale di Cagliari sarebbe pronta al saldo. Ho inviato per posta prioritaria IBAN per il versamento come richiesto. Ultimamente viene, invece, detto dal funzionario che i soldi sono fermi a Roma presso la Banca D’Italia.
Egregio lettore,
non posso non constatare la poca celerità con cui l’Agenzia delle Entrate evade le richieste di rimborso di tributi versati dal contribuente e non dovuti. Per quanto concerne il rimborso delle tasse di concessioni governative erroneamente pagate, il contribuente deve rivolgersi all’Ufficio delle Entrate competente in ragione del proprio domicilio fiscale presentando apposita domanda redatta in carta semplice.
L’articolo 13 del DPR 641/72 stabilisce che il contribuente può richiedere la restituzione entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell’atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso.
Dopo la presentazione dell’istanza l’Ufficio decide se accoglierla o respingerla, oppure non rispondere. Di conseguenza, il contribuente in caso di rifiuto espresso o tacito può proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale rispettivamente entro 60 giorni decorrenti nel primo caso, dalla notifica del provvedimento e, nel secondo caso, dopo 90 giorni dalla presentazione dell’stanza e fino a quando il diritto non si prescrive.
Detto questo, lei non ha ricorso alla commissione tributaria quindi dovrà aspettare che l’iter della richiesta di rimborso presentata alla direzione provinciale venga finalmente evasa; in ogni caso, converrebbe richiedere una conferma per iscritto della pratica firmata dal direttore provinciale, a meno che non proponga ricorso, prima che il diritto si prescriva, in quanto mi sembra che ci sia la possibilità per impugnare il silenzio (rifiuto) della direzione provinciale.
Distinti saluti.
Dott. Nicola Marsella

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