Obblighi condominio quale committente appalti
Debbo ristrutturare un tetto di un immobile di cui ho la proprieta’ di poco piu’ della meta’.
Ora, poiche’ ho un parente che e’ un artigiano edile, si vorrebbe commissionare a lui la realizzazione di questa ristrutturazione.
Il muratore, sostiene che per tale ristrutturazione necessita l’installazione di una gru.
Ci ha prospettato di installare un modello di gru, il cui braccio spazia anche sulle proprieta’ dei vicini, e che tale installazione soddisfa alle necessita’ del caso.
Dopo aver costituito ed aperto il cantiere (non so se necessita di un atto formale o meno) in caso di danneggiamento degli immobili di proprieta’ dei vicini utilizzando la gru, a chi si imputa la colpa del danno ?
Ai proprietari committenti il lavoro, all’artigiano edile ?
Quali obblighi si debbono assolvere e come ci si puo’ cautelare da questi incidenti ?
Penso tramite assicurazione, ma chi ha l’obbligo di essere assicurati, il proprietario dell’immobile, la ditta esecutrice dei lavori ?
Grazie della sua cortese attenzione
Daniele
DA ricerche su internet:
Sul condominio come luogo di lavoro per il personale delle ditte appaltatrici la titolarità degli obblighi di sicurezza di cui al d.lgs 81/2008 dipende dalla qualificabilità o meno del condominio come datore di lavoro. Infatti, sul condominio in persona del suo legale rappresentante gravano gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati del condominio e, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, ai sensi dell’art. 26, la cooperazione e il coordinamento in merito all’attuazione delle misure di prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, con l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera. Tutti gli obblighi di sicurezza previsti nel citato decreto gravano sui datori di lavoro aventi sede operativa nell’edificio. Diversamente, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo.
Cordiali saluti
Geom. Oreste TERRACCIANO

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